Trasferimento immobiliare in sede di separazione, chiarimenti dalla Cassazione
Arrivano alcuni chiarimenti dalla Cassazione per quanto riguarda il trasferimento immobiliare in sede di separazione. Vediamo quanto è stato spiegato.
Con la sentenza n. 21761, la Cassazione ha chiarito che per il trasferimento immobiliare in sede di separazione o divorzio è sufficiente l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione o di divorzio, non serve passare attraverso un atto notarile.
Le Sezioni unite della Cassazione hanno così confermato l’orientamento della giurisprudenza in sede di legittimità: niente atto notarile per il trasferimento immobiliare in sede di separazione o divorzio. Secondo quanto sottolineato, infatti, anche “il provvedimento giudiziario ha la natura di atto pubblico” e, “come tale, è suscettibile di pubblicità nei registri”.
Secondo le Sezioni unite, “ritenere l’atto giudiziario non capace di contenere un trasferimento immobiliare è una ‘evidente…restrizione dell’autonomia’ privata”. Come evidenziato dal Sole 24 Ore, che ha esaminato la questione, per la Cassazione è sufficiente che si consideri l’evenienza che, “in caso di inadempimento dell’obbligato alla promessa di trasferimento della proprietà, in sede di accordi di separazione consensuale odi divorzio congiunto, la controparte non altro rimedio avrebbe se non quello di intraprendere un giudizio di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, con la conseguenza di un’evidente lievitazione dei costi”.